RLS

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Marinella Rodio

 

 

La nomina del Rappresentante dei lavoratori, definita dall’art.47, è affidata a un’assemblea di lavoratori che lo sceglie tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato (al datore di lavoro spetta la comunicazione annuale all’Inail della nomina dell’RLS).
L’incarico come RLS dura 3 anni, durante i quali esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali:

  • Azione conoscitiva (informazione e formazione);
  • Azione consultiva (consultazione preventiva);
  • Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni e alle varie fasi di prevenzione);
  • Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.).

Il RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza, che può interagire con tutti gli altri lavoratori e per loro conto:

  • sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
  • partecipa alla prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del rischio fino alla progettazione e applicazione delle misure di sicurezza);
  • agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Per raggiungere questi obiettivi, il RLS:

  • controlla le condizioni di rischio nell’azienda, monitorando eventuali cambiamenti;
  • promuove le attività della sicurezza;
  • formula proposte e iniziative inerenti all’attività di prevenzione, nonché ricorsi alle autorità competenti;
  • partecipa alle verifiche delle autorità competenti;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo.

Nelle scuole il RLS è scelto dagli RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) al loro interno, talvolta si ricorre in caso di impossibilità della prima opzione  a un’elezione che coinvolge tutti i lavoratori. In attesa della nomina il datore di Lavoro/dirigente Scolastico potrà ricorrere all’ausilio del RLS territoriale (RLST).

le specifiche attribuzioni del RLS a scuola sono:

  • libero accesso a qualsiasi luogo della scuola;
  • essere preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico per la valutazione dei rischi e la designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
  • ricevere un’adeguata formazione alla sicurezza;
  • avere accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica;
  • promuovere le misure di sicurezza e farsi portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  • interagire con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti;
  • partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.